Sicurezza e salute sul lavoro

 

D. Lgs. 626/94 e successive modifiche

"Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro"

Nell'attuale quadro normativo in materia di Prevenzione, Igiene e Sicurezza sul Lavoro, secondo quanto previsto dall'art.8 D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, i Datori di Lavoro possono affidare a Consulenti esterni il compito di:
  1. organizzare il servizio di prevenzione e sicurezza aziendale
  2. approntare le procedure certificative e gestionali conseguenti, nei tempi e nei modi previsti dalle norme in vigore;
  3. provvedere alla formazione del personale dipendente, nonché del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il datore di lavoro, inoltre, può affidare al consulente stesso l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. Per quanto concerne le procedure certificative e gestionali, quindi, il consulente esterno, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 626/94, provvede:

  • All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
  • ad elaborare le misure preventive e protettive di cui all'art.4; 
  • a predisporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • all'organizzazione e alla gestione delle misure di emergenza antincendio e di prevenzione incendi (art.12 e 13, D.Lgs. 626/94); 
  • all'eventuale nomina del medico competente.

    La figura del Medico Competente, responsabile dell'aspetto medico e della sorveglianza sanitaria in azienda, collabora con il datore di lavoro nell'approntare le misure protettive e preventive, collabora all'individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e effettua le visite mediche del personale dipendente, come indicato agli art.16 e 17 del D.Lgs. 626/94.